1^ Divisione: il Giudice Sportivo

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AMMENDE:
€ 3.000,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi di notevole potenza, senza conseguenze; gli stessi durante la gara lanciavano nel recinto di gioco e sul terreno di gioco alcune bottiglie d’acqua semipiene, senza conseguenze.
€ 2.500,00 GUBBIO 1910 S.R.L. per comportamento gravemente antisportivo, in quanto con la squadra in vantaggio nel punteggio, dalla panchina veniva lanciato in campo, con il gioco in svolgimento, un pallone con il chiaro intento di ostacolare il regolare svolgimento del gioco, costringendo l’arbitro ad una breve sospensione.
€ 1.500,00 CATANZARO CALCIO 2011 SRL perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni; gli stessi facevano esplodere sul terreno di gioco due petardi di notevole potenza, senza conseguenze.
€ 1.500,00 PAGANESE CALCIO 1926 SRL per condotta gravemente antisportiva in quanto con la squadra in vantaggio nel punteggio venivano allontanati dal campo i raccattapalle allo scopo di rallentare la ripresa del gioco.
€ 1.500,00 PERUGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore quattro fumogeni; i medesimi più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso l’opposta tifoseria.
€ 1.000,00 ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. perché propri sostenitori introducevano ed accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni due dei quali venivano lanciati nel recinto di gioco senza conseguenze.
€ 1.000,00 NOCERINA S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere quattro petardi, senza conseguenze.

ALLENATORI:
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE:
FONTANA GAETANO (NOCERINA S.R.L.) per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, r.A.e r.A.A.).

AMMONIZIONE:
BUCCHI CRISTIAN (GUBBIO 1910 S.R.L.) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (espulso).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
MALACCARI NICOLA (GUBBIO 1910 S.R.L.) per condotta non regolamentare e per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (IV INFR):
MARCHI ALESSANDRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL)
NICCO GIANLUCA (PERUGIA CALCIO S.R.L.)