1^ Divisione: le decisioni del Giudice Sportivo

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AMMENDE:
€ 3.000,00 GUBBIO 1910 S.R.L. per indebita presenza nel recinto di gioco di persona non identificata ma riconducibile alla società che posizionata sulla pista di atletica durante la gara rivolgeva alla terna arbitrale reiterate frasi offensive e minacciose.
€ 2.500,00 BENEVENTO CALCIO S.P.A. perché propri sostenitori, prima dell’inizio della gara e durante lo svolgimento della stessa intonavano reiterati cori offensivi verso l’arbitro; i medesimi nella parte finale della gara lanciavano sul terreno di gioco alcune bottiglie semipiene d’acqua, senza conseguenze.
€1.500,00 NOCERINA S.R.L. per avere causato notevole ritardo sull’orario d’inizio della gara.
€1.500,00 SALERNITANA 1919 S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni e facevano esplodere diversi petardi, senza conseguenze; i medesimi durante la gara lanciavano sul terreno di gioco bottigliette d’acqua semipiene, senza conseguenze.
€ 500,00 PERUGIA CALCIO S.R.L. perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno e facevano esplodere un petardo, senza conseguenze.
€ 250,00 L’AQUILA CALCIO 1927 SRL perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore tre fumogeni.

ALLENATORI:
AMMONIZIONE CON DIFFIDA:
BREVI OSCAR (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) per proteste verso l’arbitro durante la gara (espulso).

CALCIATORI ESPULSI:
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE:
LONGOBARDI CHRISTIAN (GUBBIO 1910 S.R.L.) perché protestando vivacemente verso l’arbitro lo urtava volontariamente con una spallata e gli rivolgeva una frase offensiva.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
LAEZZA GIULIANO (GUBBIO 1910 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
MORONI MICHELE (GUBBIO 1910 S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.
ZAFFAGNINI ANDREA (L’AQUILA CALCIO 1927 SRL) per aver giocato il pallone con le mani impedendo all’avversario una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE:
SIGNORINI ANDREA (BENEVENTO CALCIO S.P.A.) per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l’arbitro.
PAGANINI LUCA (FROSINONE CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.
RUSSO ADRIANO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) per simulazione di fallo e per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI:
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:
FICARROTTA LUCA (NOCERINA S.R.L.) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario al termine della gara.
IANNARILLI ANTONY (SALERNITANA 1919 S.R.L.) per comportamento gravemente scorretto verso un avversario al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (IV INFR):
OBODO KENNETH OGOCHUK (GROSSETO F.C. S.R.L.)
D’AMBROSIO DARIO (LECCE SPA)
GOLDANIGA EDOARDO (PISA 1909 S.S.AR.L.)
MALOMO ALESSANDRO (PRATO SPA)